considerazioni sul concetto tradizionale di sovranità giuridica nel suo
rapporto con il concetto neoparmenidistico della tecnica
1.] comunemente nella scienza
giuridica per sovranità si intende il potere dello stato. la sovranità viene
inoltre attribuita al cittadino [“popolo”].
2.] lo stato è impersonale. nella
concezione che attribuisce la sovranità allo stato, nella misura in cui si
distinguono stato e cittadini, stato e società, la sovranità è attribuita ad un
ente impersonale.
3.] ciò può essere associato alla
concezione neoparmenidista della tecnica, dove la tecnica è impersonale, e il
potere viene attribuito non all’uomo [che pure si serve della tecnica e
accresce il suo potere con la tecnica], ma direttamente alla tecnica, ente
impersonale.
4.] la sovranità è forma di
potere, e di potenza.
5.] sia nella concezione giuridica
tradizionale, sia nella concezione neoparmenidista, il potere [la sovranità]
viene attrubuito ad un ente impersonale: lo stato e la tecnica.
6.] sempre nella concezione
tradizionale la sovranità viene attribuita anche all’uomo [dice l’art.1 cost.
della costituzione della repubblica democratica italiana: “la sovranità appartiene al popolo”]: si ritiene che questo sia il
concetto corretto di sovranità e di potere, non però attribuiti al “popolo”, ma
al singolo uomo.
7.] ciò si lega alla critica epistemica
del concetto neoparmenidista di potere, per la quale il potere è proprietà
della persona [dio e l’uomo], e non di un oggetto/ente impersonale [stato o
tecnica].
8.] dietro al concetto di “potere
impersonale” [dello stato e della tecnica] sta il concetto di potere dell’inconscio
[dell’es], e quindi del demone.
9.] in questo senso il potere
dello stato e il potere della tecnica sono forme di potere del demone, che
controlla l’uomo tramite l’inconscio.
10.] è possibile accogliere un concetto
di potere impersonale dell’oggetto: in questo caso, si può parlare non di “potere”,
ma di potenza: potenza della “macchina” come sua energia e lavoro [nel senso
della scienza della meccanica].
11.] ma, in questo senso, rimane
la determinazione nichilistica del diritto e del neoparmenidismo, perché essi
parlano di potere della tecnica e dello stato, come se essi [oggetti] avessero
un fine. dice infatti severino che la tecnica [e non l’uomo] ha un fine [l’incremento
infinito della propria potenza], e inoltre severino aggiunge che l’uomo non
controlla la tecnica e il suo potere: è evidente quindi che severino parla di
potere della pulsione della tecnica, pulsione che esce dall’uomo, che ha un
fine come se fosse potere personale, e quindi è potere del demone, ente “personale”.
12.] la
razionalità epistemica intuisce che il neoparmenidismo è un sapere “demonico”.