proposizioni sul primato del diritto pubblico sul diritto privato/considerazioni
sulla natura
dello stato e dei suoi scopi
1.] il primato del diritto pubblico sul diritto privato
significa che non esiste legge senza stato: l’esistenza dello stato è
condizione di esistenza della norma giuridica.
2.] supponiamo che due individui stabiliscano le regole per
l’organizzazione di un interesse ponente ad essi un reciproco vantaggio [denaro in cambio
di una prestazione lavorativa]. queste regole non sono diritto.
3.] essi aggiungono ora una sanzione, che deve punire chi
trasgredisce le regole. neppure in questo caso si ha diritto.
l'applicazione della sanzione sarebbe una forma di
"giustizia privata", che peraltro le norme di un ordinamento
statale dovrebbe vietare.
4.] viene scelta una persona che applica la sanzione. in questo
caso non si ha diritto, ma solo
un’organizzazione a carattere sociale per la
regolazione di un interesse privato. il diritto infatti richiede
l'impersonalità della norma giuridica, anche se consente la
personificazione dello stato [ad esempio, in un presidente].
5.] alcune altre persone percepiscono che questa organizzazione
di regolazione di questo interesse appare opportuna per tutta la
comunità
sociale, a cui anche quelle due persone appartengono. ora quei due
interessi
[la prestazione lavorativa in cambio del denaro] vengono regolati da
regole che
appartengono alla comunità, e viene stabilito un sistema di
giustizia [apparato]
che punisce i trasgressori. si ha quindi una universalizzazione [estensione] delle
regole,
una loro impersonalizzazione, esse sono estese a tutta la
comunità: ora è posto il diritto privato
[quell’interesse
viene regolato da un contratto], ma è contestualmente posto
anche il diritto
pubblico, cioè lo stato inteso come universalità e
impersonalità delle regole e dell’organizzazione
volta a farle rispettare:
a.] l'impersonalità della norma giuridica
è suo carattere fondamentale: lo stato non è determinato
da una iniziativa di singoli cittadini, è un grande "dio" [cristo-leviatano], che
regola i loro comportamenti dal loro inconscio.
b.] lo stato non viene
fondato dall'iniziativa di un singolo, e le norme non sono regole stabilite da un
popolo, neppure democraticamente.
c.] lo stato è separato dai
cittadini, ed è forma della tecnica, un hardware [definito da
irti "macchina delle macchine"], il cui software è il diritto
[diritto pubblico costituzionale].
d.] non c'è legge senza stato,
perchè l'applicazione della legge non è iniziativa del
singolo, ma è mediata dall'impersonalità di questa
"macchina".
e.] ne consegue il principio della trascendenza
dell'organizzazione statale rispetto ai cittadini, azione
dall'inconscio di essi [su cui oggi interferisce quella demonica della
tecnocrazia, secondo il giustecnicismo teorizzato da irti e severino].
f.] la norma presuppone lo
stato, come mediazione tra singolo uomo, da un lato, e dio e macchina [la tecnica],
dall'altro, tra l'uomo e cristo, tra uomo-cittadino e l'inconscio collettivo della
società [sistema di unità organica].
g.] è per questo
che l'uomo accetta la propria subordinazione alla legge: perchè
percepisce che egli si subordina a una forza che non promana da un uomo
[arbitrio], ma da una necessità strutturale, storica e sociale,
che non
può essere originata se non da un "dio", il leviatano-cristo,
personificazione dell'idea di giustizia, di cui nella democrazia la
sovranità popolare tende ad appropriarsi [mt 11, 12]. se si
cerca nella repubblica democratica italiana il fondamento dello stato,
lo si troverà non nella costituzione, nelle istituzioni, nelle
più alte cariche dello stato, nel parlamento, ma nell'effetto
che tutti questi enti generano nel profondo dell'inconscio di ogni
uomo-cittadino, inconscio predisposto in senso giuridico
[giusinnatismo].
6.] fino a qui è posto però solo un “embrione di stato” [e
tale è la condizione di ogni stato oggi, proprio perché le leggi non sono
universali e lo stato non è universale]:
a.] le regole, a cui deve essere sottoposto il contratto,
possono essere non eque [una minoranza che comanda e riduce a servitù una maggioranza,
o viceversa].
b.] la sanzione può non essere giusta [ad esempio, essere
esageratamente aspra, anche se da tutti accettata. la misura dell’asprezza è
data dal grado del dolore o dalla violazione della vita].
c.] infine, ciò che viene qui universalizzato è un interesse
privato [tipizzato come contratto, appartenente al diritto privato], dal punto
di vista del precetto, e l’apparato di giustizia applicativo della sanzione. nello
stato invece l’interesse istituzionalizzato deve essere pubblico, ma non solo:
deve essere pubblico finalizzato alla protezione e realizzazione dell’interesse
privato.
d.] questo è lo stato: poiché oggi l’interesse privato è
realizzato non dallo stato ma dal mercato, lo stato non è autentico stato.
e.] si può anzi porre qui il fondamento della
democrazia liberale e liberista e del mercato: lo stato è il suo
fondamento
totalitario e tecnocratico, di tipo monarchico e repubblicano, che
realizza l'interesso privato proteggendo il mercato e regolandolo in
modo meritocratico, perchè l'uomo possa fruttare i suoi talenti
ed essere così giudicato da dio adatto al paradiso secondo una
data misura di santità, a cui corrisponde il sacrificio profuso
nel lavoro e nello studio. inoltre, essendo cristo il logos-ragione
come fondamento dello stato secondo il diritto naturale, la forma
più alta di sacrificio è data dallo studio, e quindi la
felicità verso cui lo stato muove la persona è quella
secondo la conoscenza: lo stato è quindi di tipo aristotelico. il bene per l'uomo è la contemplazione di dio, del
paradiso, della verità, di cristo [della verità di
cristo, della verità che è cristo]. se questa è la
felicità, essa non si troverà nel mercato, ma nello
studio e nella conoscenza, che quindi lo stato promuove e protegge.
dice kelsen: "poichè
la scienza è la mia professione, e quindi la cosa più
importante della mia vita, la giustizia è per me
quell'ordinamento sociale sotto la cui protezione può prosperare
la ricerca della verità". kelsen così continua: "la
mia giustizia, dunque, è la giustizia della libertà, la
giustizia della democrazia, in breve, la giustizia della tolleranza". per
heidegger, invece, l'ordinamento giusto [che deve controllare e
finallizzare all'uomo il potere della tecnica] non è la
democrazia. severino invece non teorizza soluzioni giuridiche, egli
solo profetizza che la tecnica vincerà ogni potere umano, nel
bene e nel male.
7.] non si ha ancora un diritto perfetto, sia privato
che pubblico, con l'universalizzazione di una regola, perché essa non è sufficiente perchè possa dirsi
diritto. essa deve anche …
a.] essere giusta.
b.] correlare l’interesse privato all’interesse pubblico.
c.] finalizzare il secondo al primo.
8.] lo stato deve costituirsi come tecnica universale, che
regola il comportamento di tutta la comunità sociale, al
servizio di ciascuna
singola persona [e non solo dei gruppi sociali], in vista non di un
interesse
privato inferiore [come un contratto di lavoro], ma della
felicità, intesa come
il più alto interesse individuale-privato, che deve essere posto
come il fine dello
stato. questa felicità è la coltivazione delle scienze
[per cui tutto lo stato, e il mercato del lavoro, devono essere fondati e rivestiti
dall'apparato accademico universitario].
9.] lo stato persegue uno scopo [precetto] e richiede una
sanzione, perché lo scopo origina un conflitto [chi deve lavorare ? chi può
arricchirsi ?]. kelsen, di cultura liberista e quindi minimalista, dà più importanza alla
sanzione, perché per lui la felicità della persona si realizza nella vita
individuale, cioè nel mercato, nelle opportunità di autorealizzazione con il
lavoro regolate socialmente. nello stato-epistemico invece la felicità della
persona, bene che è privato e individuale, si realizza attraverso la comunità
statale, che offre all’uomo …
a.] una rappresentazione di dio [l’uomo non si realizza solo
nel lavoro], dio da conoscere per il raggiungimento della felicità.
b.] una ordinata e giusta composizione degli interessi
egoistici, tramite la meritocrazia [che il mercato compone a caso e
disordinatamente, tramite la cooptazione, senza l'intervento regolativo e meritocratico dello stato].
c.] la massima protezione del singolo individuo.
d.] la massima, perchè organizzata dalla giustizia in
relazione agli interessi delle altre persone, possibilità
[funzionale alle
proprie capacità e la proprio sacrificio] di autorealizzazione
lavorativa [condizione
che, come detto, il mercato non garantisce].
queste condizioni oggi devono realizzarsi nel mercato, il quale deve
quindi essere fondato e ordinato [regolato] dallo stato. un mercato
fondato sullo studio, inteso anche come criterio meritocratico per la
selezione dei lavori migliori.
10.] ne consegue che se la felicità è fatto privato, solo lo
stato aiuta a proteggere la condizione per il suo perseguimento, protezione
dall’intreccio [visibile nel mercato] degli interessi economici reciprocamente contrapposti.
11.] una felicità che la religione pone nella relazione con
dio, e che quindi può anticiparsi nella relazione con lo stato, immagine terrena
di dio.
12.] un concetto che la ricerca epistemica non ha finora
approfondito è il seguente:
a.] il luogo naturale dell’uomo è il paradiso.
b.] la società deve riprodurre il paradiso [dove c’è
gerarchia tra le anime, di cui è immagine la meritocrazia terrena].
c.] lo deve fare tenuto conto della differenza tra cielo [non
conflittuale] e terra [conflittuale].
d.] occorre quindi nella scienza giuridica [definizione di programma
di ricerca]:
d1.] descrivere il paradiso.
d2.] descrivere quindi la società statale terrena perfetta a
immagine del paradiso [l’utopia di san tommaso moro].
d3.] fare questo in modo scientifico, evitando proprio l’utopia.
si evita l’utopia, considerando:
d3.1.] la natura umana.
d3.2.] la presenza, in essa, nella storia e nella società, del
male e del peccato.
nota
tutte le forme di stato oggi sono forme embrionali di stato. infatti
carattere essenziale della norma giuridica non è la sua
socialità, ma universalità, e poichè non
c'è norma giuridica senza stato, come la norma giuridica
è solo universale, così lo stato può essere solo
universale [sillogismo: come la norma giuridica è universale,
poichè dove c'è la norma c'è lo stato, anche lo
stato è universale]. ne consegue che fino ad oggi, per il
carattere di
universalità delle loro legislazioni, sono forme autentiche di
stato solo, come tentativi di stato universale ...
a.] l'impero romano.
b.] l'unione europea.