proposizioni su cinque errori della storia della filosofia del diritto/la
concezione epistemica del diritto in
relazione alla teoria generale del diritto
1.] …
a.] primo errore: hegel, poiché è immanentista, viene
considerato giuspositivista, e anche hegel può considerare se stesso tale. ma l’hegelismo
è necessariamente giusnaturalista. infatti, se il diritto è posto dalla storia,
la storia è, secondo hegel, posta dallo spirito assoluto, quindi dalla ragione,
per cui, come nel giusnaturalismo, il diritto proviene dalla ragione e dalla
natura.
b.] secondo errore: l’hegelismo è giusnaturalista anche perché
secondo hegel è la filosofia del diritto che stabilisce che cose il diritto
deve essere, e la filosofia del diritto è stabilita dalla filosofia teoretica. ma
questo sistemismo proviene da una concezione assoluta della verità, per cui
anche in questo caso il diritto proviene dalla ragione [filosofica], secondo il
giusnaturalismo.
c.] terzo errore: nella storia della filosofia del diritto,
si dice che la codificazione [ad esempio quella francese napoleonica] è
emanazione del diritto positivo, secondo il positivismo giuridico. ma la
codificazione è forma di sistemismo [concezione gerarchica del sapere], per cui
essa è in realtà proprietà del diritto naturale, secondo quanto detto nel punto
b.] del punto 1.]. ciò è dimostrato indirettamente anche dalla teoria della decodificazione
di irti: a questa corrisponde il diritto positivo, come vicenda della
gotterdammerung [tramonto della verità e quindi del sistemismo] applicata al
diritto naturale. [cioè il sistemismo, di cui è un aspetto la codificazione, si
lega al diritto naturale, è suo apparire storico in forma scritta].
d.] quarto errore: nella storia della filosofia del diritto,
si oppone la nascita della filosofia del diritto al diritto naturale. ciò non corretto,
perché il diritto naturale è un “contenuto” [il diritto secondo ragione e
natura], mentre la filosofia del diritto è una scienza e dottrina. quindi la
filosofia del diritto è lo stesso studio del diritto naturale, di cui il
diritto positivo è l’apparire storico.
e.] quinto errore: la teoria generale del diritto non
corrisponde al positivismo giuridico, ma al diritto naturale, perché la forma
del diritto è un attributo della verità e della verità espressa nel diritto,
dal diritto e come diritto.
la concezione
epistemica del diritto in relazione alla teoria generale del diritto
2.] nella concezione epistemica del diritto, questo è
costituito da forma e da contenuto.
3.] il contenuto del diritto è necessario, come diritto
naturale, e non è contraddetto dal diritto storico posto, ma solo da esso
mediato [politicamente].
4.] alla determinazione del contenuto del diritto concorrono
tutte le scienze [ad esempio, la scienza economica concorre alla formulazione
del diritto applicato alle imprese].
5.] ciò che appare storicamente non è solo il diritto
positivo come posto, ma è lo stesso diritto naturale.
6.] il diritto naturale non è un’entità astratta alla quale
il legislatore può astrattamente, ideologicamente e idealisticamente ispirarsi,
ma è esso stesso il diritto così come storicamente attuatosi, perché la
politica produce le leggi ispirata dall’idea di giustizia [anche solo per
governare pacificamente il popolo].